Fino al 31 dicembre 2024, il fisco italiano sommava. Sommava le donazioni ricevute in vita alle quote ereditate, costruendo una base imponibile cumulata che nella pratica riduceva o azzerava le franchigie disponibili al momento della successione. Il meccanismo aveva un nome tecnico — coacervo successorio — e una conseguenza pratica molto concreta: chi aveva già ricevuto donazioni significative si trovava, al momento della successione, con poco o nessun margine di esenzione fiscale residuo.

 

Dal 1° gennaio 2025, per tutte le successioni aperte da quella data in poi, il coacervo successorio non esiste più. Donazioni e successioni sono valutate separatamente, ciascuna con la propria franchigia autonoma e indipendente. I contatori ripartono da zero a ogni trasferimento.

 

La norma che ha prodotto questo cambiamento è precisa: l’art. 1, lettera i), punto 3 del D.Lgs. 139 del 18 settembre 2024 abroga espressamente il comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. 346/1990, con effetto dal 1° gennaio 2025. Il D.Lgs. 123/2025 (nuovo Testo Unico dei tributi indiretti, applicabile dal 1° gennaio 2026) non introduce la novità: la recepisce nel nuovo testo unico. L’abolizione è del 2024, con decorrenza 2025. Chi indica il 2026 come data dell’abolizione commette un errore tecnico preciso.

 

Questa modifica è tra le più rilevanti per le famiglie con patrimoni di una certa consistenza. Ma produce le sue conseguenze solo se il calcolo viene fatto correttamente, con la piena comprensione del meccanismo abolito, del regime transitorio che separa i due sistemi e — punto cruciale spesso ignorato — di ciò che del vecchio meccanismo sopravvive nel coacervo donativo.

 

 

Come funzionava il coacervo successorio: il meccanismo che penalizzava chi donava

Il coacervo successorio era disciplinato dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 346/1990 — norma oggi abrogata. Il principio era che le donazioni ricevute in vita dal futuro erede venissero “ricordate” dal fisco e sommate al valore dell’eredità per verificare il superamento della franchigia.

 

In concreto: se un figlio aveva ricevuto una donazione da 600.000 euro cinque anni prima del decesso del genitore, e alla morte del genitore ereditava altri 700.000 euro, il fisco sommava i due importi — 1.300.000 euro — e verificava il superamento della franchigia di un milione di euro. I 300.000 euro eccedenti venivano tassati al 4%, producendo un’imposta di 12.000 euro che, senza coacervo, non sarebbe stata dovuta.

 

Le famiglie che pianificavano il passaggio generazionale con donazioni scaglionate nel tempo scoprivano spesso troppo tardi che quelle donazioni “consumavano” la franchigia futura. Il risultato era una sorta di doppio conteggio: la donazione era già avvenuta, le imposte di donazione eventualmente già pagate, ma al momento della successione l’imposta veniva calcolata come se tutto fosse stato trasferito in un’unica soluzione.

 

Il coacervo successorio non era una norma di equità: era una norma che penalizzava chi distribuiva il patrimonio nel tempo piuttosto che trasferirlo tutto in una volta alla morte. Eliminarlo significa che la pianificazione patrimoniale progressiva non costa fiscalmente di più rispetto al trasferimento unico.

 

Una precisazione storica rilevante per il regime transitorio: la Cassazione aveva già sancito l’inapplicabilità del coacervo successorio con le sentenze n. 24940/2016 e n. 758/2019; l’Agenzia delle Entrate aveva poi recepito questa posizione con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023. Il D.Lgs. 139/2024 ha formalizzato per legge ciò che già era prassi consolidata. Chi aveva subito accertamenti fondati sul coacervo successorio negli anni precedenti poteva già contestarli sulla base della giurisprudenza.

 

 

Il nuovo calcolo dal 2025: franchigie separate e indipendenti

Dal 1° gennaio 2025, per le successioni aperte da quella data, il calcolo dell’imposta di successione ignora completamente le donazioni precedentemente ricevute dall’erede. Ogni trasferimento — donazione o eredità — ha la propria franchigia autonoma.

 

Le franchigie rimangono invariate nella misura:

 

Rapporto con il defunto

Franchigia per successione

Franchigia per donazione

Totale cumulabile

Coniuge e figli (linea retta)

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 2.000.000

Fratelli e sorelle

€ 100.000

€ 100.000

€ 200.000

Portatori di disabilità grave (L. 104/92)

€ 1.500.000

€ 1.500.000

€ 3.000.000

Altri parenti fino al 4° grado

Nessuna

Nessuna

Tutti gli altri soggetti

Nessuna

Nessuna

Fonte: art. 2 comma 48 D.L. 262/2006; D.Lgs. 346/1990. Le franchigie per successione e per donazione operano in modo autonomo e indipendente dal 1° gennaio 2025.

 

La colonna “totale cumulabile” mostra la portata pratica dell’abolizione: un figlio può ricevere fino a due milioni di euro complessivi tra donazioni in vita ed eredità senza pagare un euro di imposta. Fino al 31 dicembre 2024, il limite cumulato effettivo era di un milione di euro per entrambi i trasferimenti sommati.

 

 

Tre esempi di calcolo: prima e dopo il 2025

Per rendere concreta la differenza, calcoliamo la stessa situazione patrimoniale sotto i due regimi — vecchio sistema (applicabile alle successioni aperte fino al 31 dicembre 2024) e nuovo sistema (applicabile alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025). In tutti gli esempi: genitore deceduto, un figlio, imposta al 4% (linea retta), franchigia € 1.000.000.

 

Esempio 1 — Donazione modesta, eredità significativa.

Figlio A ha ricevuto in donazione 200.000 euro tre anni prima del decesso. Al momento della successione, eredita 900.000 euro.

 

Vecchio sistema (decesso fino al 31/12/2024): base imponibile cumulata = 200.000 + 900.000 = 1.100.000 euro. Eccedenza sulla franchigia = 100.000 euro. Imposta al 4% = 4.000 euro.

Nuovo sistema (decesso dal 1/1/2025): la donazione ha la propria franchigia autonoma di 1.000.000 euro (200.000 è ampiamente dentro). L’eredità ha la propria franchigia autonoma di 1.000.000 euro (900.000 non supera la soglia). Imposta di successione = zero.

Risparmio: 4.000 euro.

 

Esempio 2 — Donazione significativa, eredità media.

Figlio B ha ricevuto in donazione 800.000 euro cinque anni prima del decesso. Al momento della successione, eredita 600.000 euro.

 

Vecchio sistema: base cumulata = 800.000 + 600.000 = 1.400.000. Eccedenza = 400.000. Imposta al 4% = 16.000 euro.

Nuovo sistema: donazione (800.000) sotto franchigia. Eredità (600.000) sotto franchigia. Imposta di successione = zero.

Risparmio: 16.000 euro.

 

Esempio 3 — Donazione elevata, eredità elevata.

Figlio C ha ricevuto in donazione 1.200.000 euro sei anni prima del decesso. Alla morte del genitore eredita 1.100.000 euro.

 

Vecchio sistema: base cumulata = 1.200.000 + 1.100.000 = 2.300.000. Eccedenza = 1.300.000. Imposta al 4% = 52.000 euro.

Nuovo sistema: la donazione supera la propria franchigia di 200.000 euro: imposta di donazione già pagata all’epoca per 8.000 euro (4% su 200.000). L’eredità supera la propria franchigia di 100.000 euro: imposta di successione = 4.000 euro.

Risparmio rispetto al vecchio regime: 48.000 euro sulla sola imposta di successione.

 

Il terzo esempio mostra un punto spesso trascurato: anche quando le singole donazioni o le singole quote ereditarie superano la franchigia, il nuovo regime produce comunque un risparmio significativo, perché l’eccedenza imponibile è calcolata su ciascun trasferimento separatamente.

 

 

Attenzione: il coacervo donativo (art. 57) sopravvive — e lavora diversamente

L’abolizione riguarda esclusivamente il coacervo successorio — il cumulo tra donazioni e successione. Non è stata abolita ogni forma di cumulo. L’art. 57 del D.Lgs. 346/1990, modificato (non abrogato) dal D.Lgs. 139/2024, mantiene in vita il coacervo donativo.

 

Cosa fa il coacervo donativo: quando lo stesso donante effettua più donazioni successive allo stesso donatario, le donazioni precedenti vengono cumulate con quella attuale per verificare se la franchigia è già stata consumata. Opera esclusivamente nell’ambito dell’imposta di donazione, non dell’imposta di successione.

 

Esempio pratico del coacervo donativo:

Un padre dona al figlio 700.000 euro nel 2022. Imposta di donazione = zero (sotto la franchigia di 1.000.000 euro). Nel 2025 effettua una seconda donazione al figlio di 500.000 euro. Il coacervo donativo somma le due donazioni: 700.000 + 500.000 = 1.200.000 euro. La franchigia è già stata consumata per 700.000 euro nella prima donazione. Il residuo imponibile sulla seconda donazione è 200.000 euro (1.200.000 − 1.000.000). Imposta di donazione al 4% = 8.000 euro.

 

Lo stesso padre muore nel 2026 e lascia in eredità al figlio altri 600.000 euro. Il coacervo successorio è abolito: le donazioni precedenti non entrano nel calcolo. I 600.000 euro vengono valutati autonomamente rispetto alla propria franchigia successoria di 1.000.000 euro. Imposta di successione = zero.

 

DISTINZIONE CHIAVE: coacervo successorio (abolito dal 1/1/2025) = donazioni pregresse + eredità → non si sommano più. Coacervo donativo (art. 57, vivo) = donazioni successive tra gli stessi soggetti → si sommano per verificare la franchigia della seconda donazione. Sono due meccanismi distinti che operano su piani diversi.

 

Le donazioni escluse dal coacervo donativo: il D.Lgs. 139/2024 ha chiarito che non rientrano nel cumulo le donazioni effettuate durante il periodo di abrogazione dell’imposta (25 ottobre 2001 – 28 novembre 2006) e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa.

 

 

Il regime transitorio: la variabile che nessun software gestisce automaticamente

Il punto più critico — e quello più frequentemente sbagliato nella pratica — è il regime transitorio. La data del decesso è l’unica variabile che determina quale sistema si applica. Non la data di presentazione della dichiarazione. Non la data di pagamento delle imposte.

 

Data del decesso

Regime applicabile

Coacervo successorio

Fino al 31 dicembre 2024

Vecchio regime (art. 8 co. 4 TUS)

IN VIGORE: donazioni + eredità si sommano

Dal 1° gennaio 2025 in poi

Nuovo regime (D.Lgs. 139/2024)

ABOLITO: donazioni e successione autonome

Lo spartiacque è 31 dicembre 2024 vs 1° gennaio 2025. Una successione aperta il 30 dicembre 2024 sconta ancora il vecchio regime anche se la dichiarazione viene presentata nel 2026.

 

Il rischio pratico si presenta in due direzioni opposte:

 

  • Sottostima dell’imposta (successioni 2024 presentate nel 2025 o 2026): chi presenta nel 2025 o 2026 una dichiarazione per un decesso avvenuto nel 2024 e applica il nuovo regime senza coacervo sta commettendo un errore. L’Agenzia delle Entrate, in fase di controllo, applicherà il vecchio regime e notificherà la differenza con sanzioni e interessi.
  • Sovrastima dell’imposta (successioni 2025-2026 calcolate con il vecchio regime): chi presenta una dichiarazione per un decesso avvenuto dal 1° gennaio 2025 e applica ancora il coacervo per abitudine o per errore sta pagando imposte che non deve. Il versamento in eccesso è recuperabile tramite istanza di rimborso.

 

L’errore nel calcolo del regime transitorio è il rischio più concreto di questa fase. La dichiarazione viene presentata dal contribuente in autoliquidazione (dal 2025): non c’è un ufficio che controlla prima dell’invio. Chi sbaglia paga, e lo scopre quando arriva l’avviso di liquidazione. La verifica della data del decesso è un controllo che nessun software sostituisce interamente.

 

 

Le opportunità per la pianificazione patrimoniale: cosa cambia nelle scelte future

L’abolizione del coacervo successorio non è solo una modifica del calcolo delle imposte. È un cambio di logica che apre scenari nuovi per la pianificazione del passaggio generazionale.

 

  • Le donazioni programmate nel tempo non erodono più la franchigia successoria. Un genitore che vuole trasferire progressivamente il proprio patrimonio ai figli — una casa oggi, una partecipazione societaria tra cinque anni, l’eredità residua alla morte — non deve più calcolare l’effetto cumulativo sul futuro carico fiscale. Ogni trasferimento è autonomo.
  • Il passaggio generazionale delle aziende beneficia della doppia franchigia. Per le partecipazioni societarie che godono dell’esenzione (trasferimento a coniuge o discendenti con mantenimento del controllo per almeno cinque anni), il nuovo regime consente di cumulare l’esenzione sulla donazione e la franchigia sulla successione senza interferenze tra i due trasferimenti.
  • La pianificazione con donazioni di immobili è ora più semplice. Chi vuole donare un immobile a un figlio e sa che alla propria morte vi sarà ancora un’eredità significativa può farlo senza temere che la donazione immobiliare “consumi” la franchigia ereditaria futura. I due trasferimenti sono valutati separatamente.
  • Attenzione al coacervo donativo (art. 57). Pianificare più donazioni successive allo stesso figlio richiede di tenere conto del coacervo donativo: le donazioni pregresse dello stesso donante al medesimo figlio si sommano per verificare la franchigia sulla nuova donazione. La pianificazione deve prevedere questo calcolo.
  • Attenzione alla collazione (piano civilistico). L’abolizione del coacervo riguarda la fiscalità, non il diritto civile. Le donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi restano soggette a collazione nella divisione ereditaria, salvo dispensa espressa. Sono due piani distinti che non vanno confusi.

 

Queste opportunità richiedono pianificazione preventiva: devono essere considerate mentre il disponente è ancora in vita. La successione che si apre oggi beneficia del nuovo regime, ma non può tornare indietro a strutturare diversamente le donazioni già fatte.

 

 

Il costo di un calcolo sbagliato: perché questa è precisamente la differenza tra un generalista e uno specialista

L’autoliquidazione dell’imposta di successione — introdotta dal 1° gennaio 2025 dal D.Lgs. 139/2024 — ha trasferito interamente sull’erede la responsabilità del calcolo corretto. L’Agenzia delle Entrate controlla ex post. Chi sbaglia paga la differenza con sanzioni e interessi.

 

La corretta applicazione del regime transitorio — identificare se il decesso è avvenuto prima o dopo il 31 dicembre 2024, applicare il sistema corretto, distinguere il coacervo successorio abolito dal coacervo donativo vivo — è uno dei punti dove l’errore è più frequente e meno visibile. Non emerge al momento della presentazione. Emerge quando arriva l’avviso di liquidazione.

 

La differenza tra una dichiarazione di successione calcolata correttamente e una calcolata senza padronanza del regime transitorio non è una questione di buona volontà. È una questione di conoscenza tecnica aggiornata alla normativa in vigore alla data del decesso specifico.

 

Chi gestisce una successione aperta nel 2025 o nel 2026 — o sta per presentare una dichiarazione per un decesso avvenuto a fine 2024 — e vuole la certezza che il regime corretto venga applicato con il calcolo giusto, può richiedere una prima analisi su specialistasuccessioni.it. Il colloquio preliminare è gratuito. La verifica del regime applicabile richiede pochi minuti — ma le sue conseguenze si misurano in migliaia di euro.